Care amiche, la mia risposta è molto semplice: UN INCUBO. Già, è proprio così una cosa che dovrebbe essere semplice in realtà non lo è affatto.
La gestione separata è un conto che il lavoratore parasubordinato ha l'obbligo di aprire presso l'inps e versare i contributi; non so voi ma io non ho mai saputo nulla a riguardo fin quando non ho scoperto di aspettare Aurora e mi sono messa subito a smanettare. Il consulente del lavoro dell'azienda mi aveva detto inizialmente che era una cosa facoltativa, e poi che ero iscritta automaticamente :-///.
Vi risparmio le mie personali e rocambolesche avventure con l'inps e vado subito al sodo prelevando le info seguenti dal sito dell'inps:
CHE COS'È
Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps alle lavoratrici per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (congedo di maternità).
A CHI SPETTA
A tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata che versano il contributo anche per la maternità (0,72%), purché non iscritte contemporaneamente ad altra gestione pensionistica obbligatoria e non pensionate. L’indennità è pagata se la lavoratrice risulta in possesso di almeno tre mesi di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.
COSA SPETTA
Un’indennità economica pari all’80% del reddito giornaliero (reddito annuale/365) prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.
L’indennità è pagata per il periodo di congedo di maternità che comprende:
L’indennità è pagata per il periodo di congedo di maternità che comprende:
- i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (oppure il mese precedente in caso di flessibilità) ed il giorno del parto
- i 3 mesi dopo il parto (oppure i 4 mesi dopo in caso di flessibilità)
- se il parto avviene prima della data presunta, i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta si sommano ai 3 mesi dopo il parto
- se il parto avviene dopo la data presunta, sono pagati anche i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva
- altri periodi di astensione obbligatoria anticipata o prorogata disposti dal Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro (DPL).
LA DOMANDA
Va presentata al/ai committente/i ed alla sede Inps di residenza (o domicilio), possibilmente prima della data di inizio del congedo obbligatorio ed in ogni caso non oltre il termine di 1 anno dalla fine del congedo di maternità.
Diversamente, il diritto all’indennità si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.Mat.Gest.Sep. SR29 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando copia del documento di identità.
Diversamente, il diritto all’indennità si perde.
Può essere utilizzato il modello Mod.Mat.Gest.Sep. SR29 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando copia del documento di identità.
DOCUMENTAZIONE
- Certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto rilasciato dal medico dell’ASL (Servizio Sanitario Nazionale). Il certificato va consegnato all’Inps in busta chiusa
- Certificato di nascita del bambino o autocertificazione da presentare di regola entro 30 giorni dal parto
- Copia del provvedimento di interdizione anticipata o prorogata dal lavoro rilasciato dal servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro. Non occorre consegnare tale copia se il provvedimento viene inviato all’Inps dal Servizio ispezione del lavoro
- Documentazione sanitaria relativa all’interruzione della gravidanza verificatasi dopo 180 giornidall’inizio della gestazione (prima dei 180 giorni spetta l’indennità di malattia)
- Per la flessibilità: certificazioni mediche, rilasciate dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) e dal medico aziendale entro la fine del 7° mese di gravidanza, che attestano l’assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro (da allegare in busta chiusa). In assenza del medico aziendale, il datore di lavoro deve dichiarare che non esiste in azienda obbligo di sorveglianza sanitaria.
CHI PAGA
L’indennità è pagata direttamente dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:
- bonifico presso l’ufficio postale
- accredito su conto corrente bancario o postale.
Una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, il diritto all’indennità si perde per prescrizione. Per evitare la perdita dell’indennità è necessario presentare all’Inps una richiesta scritta di pagamento prima dello scadere dell’anno di prescrizione; la richiesta può anche essere spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.
Questo è quanto, peccato che sono stata pagata dopo 10 mesi d'attesa, e la maternità facoltativa è prevista solo per 3 mesi successivi al 30% della retribuzione dell'anno precedente; dopo di che basta... ci si attacca al tram, e intanto scadono i contratti e da precario diventi disoccupato e non hai neanche diritto all'indennità di disoccupazione perchè non è prevista dalla legge per i lavori parasubordinati.
LA CAMBIAMO QUESTA LEGGE DEL CAVOLOOOOOO!!!
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